Pavimentazioni condominiali: regole e normative

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Pavimentazioni condominiali: regole e normative

Quando si tratta di realizzare dei lavori nei condomini si scatena subito il panico e non sono infrequenti le liti tra condòmini. Spesso queste sono dovute semplicemente a una non conoscenza delle regole.

A chi appartiene la pavimentazione condominiale?

Il Codice civile (art. 1117) stabilisce che in un edificio tra le parti di proprietà comune ci sono tutte le parti necessarie all’uso comune; le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune.

Nella prima categoria rientra anche il cortile, definito come “l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti”. Con tale definizione, che deriva da una sentenza della Cassazione (9 giugno 2000, n. 7889), rientrano nel termine cortile anche gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini e i parcheggi.

Inoltre, come afferma ancora il Codice civile (art. 1119), le parti in comune sono anche indivisibili, “a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.

L’ok ai lavori e divisione delle spese

La manutenzione della pavimentazione del cortile, dei parcheggi e di eventuali stradine deve essere approvata dall’assemblea condominiale, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e almeno la metà del valore dell’edificio (si riduce ad almeno un terzo in seconda convocazione). In caso di lavori di notevole entità si deve avere il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e almeno la metà del valore dell’edificio sia in prima sia in seconda convocazione.

I costi per tali lavori rientrano tra quelli che riguardano la manutenzione di cose comuni e sono divisi tra tutti i secondo i millesimi di proprietà.

Quando serve l’autorizzazione a costruire

I lavori che riguardano la riparazione, sostituzione e rinnovamento della pavimentazione esterna e interna di un condominio sono considerati di manutenzione ordinaria e quindi rientrano nei lavori di edilizia libera (allegato 2 marzo 2018 al D.lgs. n. 222/2016): in quanto tali non hanno bisogno né di comunicazione al Comune né di sua autorizzazione. L’autorizzazione, invece, va richiesta quando l’intervento va a modificare in modo sostanziale l’immobile.

Alla Ghinassi Appalti ci occupiamo anche della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione condominiale. Per informazioni puoi contattarci allo 06.79342048 o via mail a info@ghinassiappalti.com. La nostra sede è a Roma, in viale Luigi Schiavonetti 278/E (zona Camporomano).

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